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Il Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (Groupe d’action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux / Financial Action Task Force on Money Laundering, GAFI / FATF) è il comitato più importante per la collaborazione internazionale nel campo della contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le sue 49 raccomandazioni costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale, che un Paese deve rispettare per condurre una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sin dall'inizio la Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori del GAFI e, alla luce del suo ruolo pionieristico nell’ambito dell’identificazione della clientela e degli altri obblighi di diligenza, ha contribuito a impostare gli standard del GAFI. Per la prima volta nel mese di giugno del 2003, il GAFI ha completamente riveduto le sue raccomandazioni adeguandole alle nuove forme di criminalità nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Già oggi la legislazione svizzera soddisfa in ampia misura la maggior parte dei nuovi standard del GAFI. In alcuni ambiti, tuttavia, il diritto elvetico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro si scosta dalle raccomandazioni del GAFI.
Nel mese di gennaio del 2005 il Consiglio federale ha dunque posto in consultazione un avamprogetto di legge federale per l’attuazione delle nuove raccomandazioni. In considerazione dell’esito controverso della consultazione, nell’autunno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di rielaborare il testo. Nel mese di ottobre del 2005, nel quadro di un esame dei Paesi del GAFI, è stata operata una valutazione della conformità dell’attuale dispositivo svizzero alle nuove raccomandazioni del GAFI. Il relativo rapporto di valutazione del GAFI conclude che la Svizzera dispone nel complesso di un sistema efficace ed efficiente di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo[1]. In settori essenziali il sistema svizzero è completamente o ampiamente conforme agli standard internazionali. Il rapporto illustra anche alcune lacune del dispositivo di difesa elvetico. Il rapporto del Consiglio federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi nonché le ripercussioni economiche delle raccomandazioni, approvato in data odierna dallo stesso Collegio (cfr. Documentazione, disponibile unicamente in tedesco e francese), giunge alla stessa conclusione. In quest’ottica, il Consiglio federale ha deciso oggi i valori di riferimento per la revisione del progetto e incaricato il DFF di presentargli un messaggio entro la metà del 2007.
Nell’ambito della consultazione è stata data grande importanza al mantenimento di un dispositivo semplice e credibile per la lotta contro il riciclaggio di denaro nonché alla tutela della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, alla luce degli elevati standard già raggiunti dalla Svizzera, i provvedimenti proposti dal Governo in alcuni settori sono stati ritenuti eccessivi. Pertanto l’Esecutivo intende limitare il progetto ai punti essenziali.
I seguenti provvedimenti del progetto di consultazione devono essere mantenuti:
Sulla base dei risultati dell’esame dei Paesi del GAFI, il progetto riveduto dovrà integrare singoli provvedimenti:
Dato che queste misure non sono state oggetto della consultazione, il DFF effettuerà ancora un’indagine conoscitiva al riguardo.
Oltre ai provvedimenti a livello di legge, per migliorare la conformità del diritto svizzero alle raccomandazioni del GAFI sono altresì necessarie modifiche nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle competenti autorità di vigilanza[2]. I pertinenti lavori sono stati avviati e dovrebbero procedere a ritmo sostenuto.Il Consiglio federale intende rinunciare a una serie di proposte contenuta nel progetto posto in consultazione. Si tratta in particolare dell’assoggettamento alla LRD dei pagamenti in contanti per determinate attività commerciali. Esso intende definire l’ulteriore modo di procedere in fatto di azioni al portatore nel quadro della prevista riforma del diritto societario. Nell’ambito di questo progetto il Consiglio federale ha previsto la soppressione delle azioni al portatore.
Revisione della norma penale sull’insider trading: procedimento a tappe
Nel quadro del progetto del GAFI è stata proposta anche una revisione parziale della norma penale sull’insider trading. In una prima fase, con l’abrogazione dell’articolo 161 capoverso 3 del codice penale tutte le fattispecie suscettibili di avere un influsso sul corso dei titoli - anche il cosiddetto profit warning - dovrebbero essere contemplate dalla norma penale sull’insider trading.
La rapida attuazione di questo provvedimento è indiscussa. Pertanto il Consiglio federale ha deciso di estrapolare questo aspetto dal progetto del GAFI per trattarlo in maniera accelerata in un proprio progetto. In una seconda fase, i provvedimenti del progetto del GAFI concernenti la qualificazione da delitti a crimini per determinati reati insider e per la manipolazione dei corsi saranno mantenuti e attuati nell’ambito del citato progetto.
In relazione all’indiscussa revisione totale della fattispecie insider (abrogazione dell’art. 161 cpv. 3 CP), da più parti è attualmente sollecitata anche una verifica di fondo dell’attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e abusi di mercato. Ciò non tocca soltanto il diritto penale, ma anche la legislazione in materia di borse. Tuttavia, una tale verifica e l’elaborazione di ulteriori provvedimenti richiedono, in ragione della loro complessità, un maggiore dispendio di tempo. Inoltre, in data odierna il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di precisare, in collaborazione con il DFGP, la necessità di una verifica di fondo dell’attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e di abusi di mercato nonché delle competenze per il loro perseguimento.
[1] Il rapporto di valutazione dettagliato approvato dai Paesi membri del GAFI si trova all’indirizzo: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf
[2] Commissione federale delle banche, Ufficio federale delle assicurazioni private, Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, Commissione federale delle case da gioco