Dipartimento federale delle finanze DFF

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Revisione su misura della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e rapida revisione parziale della norma penale sull’insider trading

Berna, 29.09.2006 - In data odierna il Consiglio federale ha stabilito l’ulteriore modo di procedere per l'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli un messaggio entro la metà del 2007. Rispetto al progetto posto in consultazione, il messaggio dovrà limitarsi ai punti essenziali. Nel contempo il Consiglio federale ha deciso di estrapolare dal progetto del GAFI la norma penale sull’insider trading per sottoporla a una revisione parziale accelerata e ha incaricato il DFF di presentargli entro fine 2006 il relativo messaggio. Obiettivo del progetto del GAFI è un adeguamento della legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro alle nuove sfide della criminalità finanziaria internazionale. Nel contempo bisognerà badare a contenere il più possibile le ripercussioni economiche. Il progetto intende aumentare la conformità della legislazione svizzera ai relativi standard internazionali. La decisione odierna sottolinea l’importanza che il Governo ripone in un sistema di difesa semplice e compatibile con l’economia, nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio federale ha altresì approvato all’attenzione del Parlamento un rapporto che illustra l’attuazione in altri Paesi delle più importanti raccomandazioni del GAFI e mostra le conseguenze economiche in Svizzera della loro attuazione. Secondo il rapporto, rispetto ad altri Paesi, la Svizzera dispone di un buon dispositivo di difesa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (Groupe d’action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux / Financial Action Task Force on Money Laundering, GAFI / FATF) è il comitato più importante per la collaborazione internazionale nel campo della contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le sue 49 raccomandazioni costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale, che un Paese deve rispettare per condurre una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sin dall'inizio la Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori del GAFI e, alla luce del suo ruolo pionieristico nell’ambito dell’identificazione della clientela e degli altri obblighi di diligenza, ha contribuito a impostare gli standard del GAFI. Per la prima volta nel mese di giugno del 2003, il GAFI ha completamente riveduto le sue raccomandazioni adeguandole alle nuove forme di criminalità nei settori del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Già oggi la legislazione svizzera soddisfa in ampia misura la maggior parte dei nuovi standard del GAFI. In alcuni ambiti, tuttavia, il diritto elvetico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro si scosta dalle raccomandazioni del GAFI.

Nel mese di gennaio del 2005 il Consiglio federale ha dunque posto in consultazione un avamprogetto di legge federale per l’attuazione delle nuove raccomandazioni. In considerazione dell’esito controverso della consultazione, nell’autunno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di rielaborare il testo. Nel mese di ottobre del 2005, nel quadro di un esame dei Paesi del GAFI, è stata operata una valutazione della conformità dell’attuale dispositivo svizzero alle nuove raccomandazioni del GAFI. Il relativo rapporto di valutazione del GAFI conclude che la Svizzera dispone nel complesso di un sistema efficace ed efficiente di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo[1]. In settori essenziali il sistema svizzero è completamente o ampiamente conforme agli standard internazionali. Il rapporto illustra anche alcune lacune del dispositivo di difesa elvetico. Il rapporto del Consiglio federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi nonché le ripercussioni economiche delle raccomandazioni, approvato in data odierna dallo stesso Collegio (cfr. Documentazione, disponibile unicamente in tedesco e francese), giunge alla stessa conclusione. In quest’ottica, il Consiglio federale ha deciso oggi i valori di riferimento per la revisione del progetto e incaricato il DFF di presentargli un messaggio entro la metà del 2007.

Principi del progetto rielaborato

Nell’ambito della consultazione è stata data grande importanza al mantenimento di un dispositivo semplice e credibile per la lotta contro il riciclaggio di denaro nonché alla tutela della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera. Tuttavia, alla luce degli elevati standard già raggiunti dalla Svizzera, i provvedimenti proposti dal Governo in alcuni settori sono stati ritenuti eccessivi. Pertanto l’Esecutivo intende limitare il progetto ai punti essenziali.  

I seguenti provvedimenti del progetto di consultazione devono essere mantenuti:

  • definizione di nuovi reati a monte  al riciclaggio di denaro per il contrabbando organizzato, contraffazione di merci e pirateria di prodotti nonché reati insider e manipolazione dei corsi; 
  • estensione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) al finanziamento del terrorismo;
    introduzione di un obbligo di comunicazione in caso di relazione d’affari non avvenuta;
    esonero dell‘intermediario finanziario dal rispetto degli obblighi di diligenza in caso di importi di piccola entità (clausola bagatella);
  • allentamento in singoli casi del divieto d’informazione tra intermediari finanziari, ad es. quando un intermediario finanziario nel quadro di una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro non è in grado di bloccare i valori patrimoniali interessati;
  • precisazione nella LRD che le comunicazioni ai sensi del diritto di comunicazione (art. 305ter n. 2 CP) non implicano un blocco dei beni; inoltre, verifica se l’esclusione dalla responsabilità penale e civile debba essere estesa anche agli organismi di autodisciplina (OAD);
  • migliore protezione giuridica degli intermediari finanziari comunicanti contro rappresaglie cui essi sono esposti in occasione di comunicazioni per sospetti di riciclaggio di denaro.

Sulla base dei risultati dell’esame dei Paesi del GAFI, il progetto riveduto dovrà integrare singoli provvedimenti:

  • collaborazione delle autorità doganali in caso di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo grazie all’introduzione di un sistema di informazione per il trasporto transfrontaliero di denaro in contante per importi superiori ai 25'000 franchi;
  • introduzione di un obbligo di identificazione per gli intermediari finanziari di rappresentanti o delegati di persone giuridiche;
  • introduzione di un obbligo, per l’intermediario finanziario, di accertare lo scopo e il genere della relazione d’affari auspicata dal cliente;
  • estensione illimitata nel tempo del divieto d’informazione dell‘intermediario finanziario nei confronti del suo cliente in merito a comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, nella misura in cui la comunicazione non sia stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale;
  • trasmissione delle comunicazioni secondo il diritto di comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (sinora direttamente all’autorità di perseguimento penale).

Dato che queste misure non sono state oggetto della consultazione, il DFF effettuerà ancora un’indagine conoscitiva al riguardo.  

Oltre ai provvedimenti a livello di legge, per migliorare la conformità del diritto svizzero alle raccomandazioni del GAFI sono altresì necessarie modifiche nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle competenti autorità di vigilanza[2]. I pertinenti lavori sono stati avviati e dovrebbero procedere a ritmo sostenuto.   

Il Consiglio federale intende rinunciare a una serie di proposte contenuta nel progetto posto in consultazione. Si tratta in particolare dell’assoggettamento alla LRD dei pagamenti in contanti per determinate attività commerciali. Esso intende definire l’ulteriore modo di procedere in fatto di azioni al portatore nel quadro della prevista riforma del diritto societario. Nell’ambito di questo progetto il Consiglio federale ha previsto la soppressione delle azioni al portatore.

Revisione della norma penale sull’insider trading: procedimento a tappe
Nel quadro del progetto del GAFI è stata proposta anche una revisione parziale della norma penale sull’insider trading. In una prima fase, con l’abrogazione dell’articolo 161 capoverso 3 del codice penale tutte le fattispecie suscettibili di avere un influsso sul corso dei titoli - anche il cosiddetto profit warning - dovrebbero essere contemplate dalla norma penale sull’insider trading.
La rapida attuazione di questo provvedimento è indiscussa. Pertanto il Consiglio federale ha deciso di estrapolare questo aspetto dal progetto del GAFI per trattarlo in maniera accelerata in un proprio progetto. In una seconda fase, i provvedimenti del progetto del GAFI concernenti la qualificazione da delitti a crimini per determinati reati insider e per la manipolazione dei corsi saranno mantenuti e attuati nell’ambito del citato progetto.

In relazione all’indiscussa revisione totale della fattispecie insider (abrogazione dell’art. 161 cpv. 3 CP), da più parti è attualmente sollecitata anche una verifica di fondo dell’attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e abusi di mercato. Ciò non tocca soltanto il diritto penale, ma anche la legislazione in materia di borse. Tuttavia, una tale verifica e l’elaborazione di ulteriori provvedimenti richiedono, in ragione della loro complessità, un maggiore dispendio di tempo. Inoltre, in data odierna il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di precisare, in collaborazione con il DFGP, la necessità di una verifica di fondo dell’attuale regolamentazione in materia di reati di borsa e di abusi di mercato nonché delle competenze per il loro perseguimento.

 

[1] Il rapporto di valutazione dettagliato approvato dai Paesi membri del GAFI si trova all’indirizzo: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf
[2] Commissione federale delle banche, Ufficio federale delle assicurazioni private, Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, Commissione federale delle case da gioco

Indirizzo cui rivolgere domande:

Ambasciatore Alexander Karrer, capo della Divisione delle questioni finanziarie internazionali e della politica monetaria, Amm. fed. finanze, tel. 031 324 95 84
Riccardo Sansonetti, capo della Sezione Politica contro la criminalità finanziaria internazionale, Amm. fed. finanze, tel. 031 322 62 07

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