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Oltre allo scambio di informazioni, Svizzera e Malta hanno in particolare convenuto che i dividendi e i pagamenti di interessi delle imprese associate che detengono una partecipazione minima del 10 per cento nel capitale della società distributrice siano esentati dall'imposta alla fonte. I canoni sono pure esentati dall'imposta alla fonte.
Le disposizioni della Convenzione si applicano dal 1° gennaio 2013.