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Oltre allo scambio di informazioni, la Svizzera e l'Uruguay hanno convenuto che nello Stato della fonte i dividendi verranno tassati in ragione del 15 per cento. Se le imprese detengono una partecipazione di oltre il 25 per cento della società distributrice, i dividendi vengono tassati nello Stato della fonte nella misura del 5 per cento. È stato inoltre negoziato che il diritto d'imposizione degli interessi spetta di principio allo Stato di residenza e che lo Stato della fonte può tassare gli interessi in ragione del 10 per cento. Gli interessi in relazione alla vendita a credito saranno esentati dall'imposta. Anche per gli interessi sui mutui bancari a lungo termine non verrà prelevata alcuna imposta alla fonte. I canoni saranno tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento, fintantoché la Svizzera non preleva nessuna imposta alla fonte sui canoni.
Le disposizioni della Convenzione si applicano dal 1° gennaio 2012.